Rapporto di lavoro cessato e forfettario: cosa conta davvero
Hai uno stipendio alto, il tuo rapporto di lavoro sta per finire e vuoi ripartire con una Partita IVA in regime forfettario? Allora c'è una regola da conoscere bene. Il giorno in cui finisce il rapporto può decidere se potrai entrare nel forfettario subito o dovrai aspettare un anno.
La regola di partenza: la soglia del reddito da dipendente
Il forfettario non è incompatibile con il lavoro dipendente. Però non può entrarci chi, nell'anno precedente, ha avuto redditi da lavoro dipendente o da pensione oltre una certa soglia:
- 35.000€ per l'accesso nel 2025 e nel 2026;
- 30.000€ per l'accesso nel 2027, se la Legge di Bilancio 2027 non proroga la soglia più alta.
Contano anche le pensioni. Non contano invece il TFR e gli arretrati tassati separatamente.
L'eccezione: il rapporto di lavoro cessato
La legge (art. 1, comma 57, lettera d-ter della L. 190/2014) aggiunge che la verifica della soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. In pratica, se il lavoro da dipendente è finito, lo stipendio dell'anno precedente non ti blocca, anche se era alto.
Ma l'Agenzia delle Entrate (circolare 10/E/2016) precisa quando deve essere finito: nell'anno precedente a quello in cui vuoi applicare il forfettario.
Due esempi: stipendio di 50.000€ nel 2026
Caso A: il rapporto finisce entro il 31 dicembre 2026
Il reddito da dipendente del 2026 non si considera. Puoi entrare nel forfettario dal 1° gennaio 2027, se rispetti gli altri requisiti.
Caso B: il rapporto finisce nel 2027, anche solo a gennaio
La cessazione cade nello stesso anno in cui vorresti entrare, quindi i 50.000€ del 2026 contano e superano la soglia. Nel 2027 niente forfettario: puoi aprire la Partita IVA in regime ordinario semplificato ed entrare nel forfettario dal 2028.
Pochi giorni di differenza nella data di fine rapporto possono quindi spostare il forfettario di un anno intero.
Conta la data effettiva, attenzione al preavviso
Conta il giorno in cui il rapporto finisce davvero, non quello in cui presenti le dimissioni o firmi l'accordo. Durante il preavviso lavorato il rapporto è ancora in corso.
Con l'interpello n. 368/2021 l'Agenzia delle Entrate ha escluso dal forfettario un contribuente che si era dimesso a fine anno: il preavviso terminava nell'anno successivo, quindi il rapporto era cessato nello stesso anno in cui voleva entrare nel regime. Se punti al caso A, l'ultimo giorno di lavoro deve cadere entro il 31 dicembre, preavviso compreso.
Quando l'eccezione non vale
- Nuovo lavoro dipendente: se nello stesso anno inizi un nuovo rapporto ancora in corso al 31 dicembre, la soglia torna a contare.
- Pensione: se nell'anno precedente hai percepito redditi da pensione, anche quelli contano per la soglia.
Altri due vincoli da conoscere
- Ex datore di lavoro: per i due anni successivi alla fine del rapporto non puoi lavorare prevalentemente, cioè per più della metà dei compensi, per il tuo ex datore di lavoro o per società a lui collegate.
- Imposta al 5%: l'aliquota agevolata per i primi 5 anni spetta solo se la nuova attività non è la prosecuzione del lavoro che facevi da dipendente. Altrimenti si paga il 15%, che resta comunque molto conveniente.
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